Facciate
RIFACIMENTO E RISANAMENTO FACCIATE A TORINO E PROVINCIA
Autore: GIUSEPPE BALESTRIERI
Facciata del condominio a Torino e provincia, parte comune art. 1117 c.c.
La facciata del condominio è definita da un insieme principi consolidati, dalla giurisprudenza: e consiste nell’insieme delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali che connotano l’edificio, dandogli una fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico.
Le facciate del condominio rappresentano l‘immagine dell’edificio, la parte esterna visibile che comprende sia la parte anteriore, frontale e principale che gli altri lati dello stabile.
Gli interventi effettuati sulla facciata non dovranno comportare modifiche al decoro architettonico dell’edificio.
La facciata del condominio: bene comune
La riforma del condominio, contenuta nella Legge n. 220/2012, ha introdotto, la facciata del condominio, nell’elenco delle parti comuni necessarie di cui al punto 1 dell’art. 1117 codice civile, recependo le consolidate tesi dottrinali e giurisprudenziali.
In tal modo, il legislatore tutela tale bene in modo diretto, al fine di escludere la nascita di controversie relative alla suddivisione delle spese, ed eventuali usi illegittimi che possono comprometterne l’aspetto esteriore dell’immobile, salvaguardando così anche il decoro architettonico dell’immobile.
La facciata del condominio: ripartizione delle spese
La facciata del condominio, essendo considerata presuntivamente parte comune dell’edificio, è destinata al servizio di tutti i condomini, ciò comporta che le spese di manutenzione devono essere sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà.
Lo stesso vale per eventuali spese sostenute per elementi architettonici e decorativi dei balconi, quando si identificano con la struttura della facciata, in tal caso vanno divise tra l’intera collettività condominiale, in proporzione alle singole quote di proprietà.
La facciata del condominio: alcuni esempi
Gli stessi “frontalini”, secondo la giurisprudenza costante, sono considerati elemento imprescindibile della facciata, in quanto assicurano l’estetica dello stabile tanto quanto lo stesso muro perimetrale dell’edificio con cui si integrano.
Considerando la presunzione legale di condominialità della facciata, anche le spese di rifacimento dell’intonaco nonché quelle di riparazione della pannellatura della facciata vanno poste a carico di tutti i proprietari delle unità immobiliari, in proporzione alle quote, in quanto hanno la funzione di protezione verso l’esterno dei balconi di proprietà esclusiva dei singoli condomini e di riparo dagli agenti atmosferici, oltre all’abbellimento della facciata dello stabile.