Linee vita
Installazione linee vita a Torino
Manutenzione coperture in sicurezza
Ideale Edile Group srl Torino e Provincia si occupa di installazione linee vita e linea vita per mettere in sicurezza i cantieri edili: l’azienda di Torino vende ed installa sistemi anticaduta nel pieno rispetto delle normative vigenti, in particolare la Norma UNI EN 795:2002. Grazie alle linee vita gli operatori possono operare in sicurezza durante i lavori di manutenzione di tetti e coperture: a seconda delle esigenze Ideale Edile Group srl propone diverse classi di dispositivi e diversi metodi di installazione.
Regolamento
REGIONE PIEMONTE BU21 26/05/2016
Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2016, n. 6/R.
Regolamento regionale recante: “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20). Abrogazione del regolamento
regionale 16 maggio 2016 n. 5/R”.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 14 luglio 2009, n. 20;
Visto il regolamento regionale 16 maggio 2016, n. 5/R;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-3322 del 23 maggio 2016
emana
il seguente regolamento:
Regolamento regionale recante: “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20). Abrogazione del regolamento
regionale 16 maggio 2016 n. 5/R”.
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 15, comma 7 della legge regionale 14 luglio 2009 n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica) disciplina, per gli interventi in copertura di cui all’articolo 3, le specifiche misure di sicurezza nonché le misure preventive e protettive da predisporsi al fine di consentire, nella successiva fase di manutenzione della copertura stessa o di eventuali impianti tecnologici su di essa insistenti, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
2. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di tutela e valorizzazione del paesaggio.
Art. 2.
(Oggetto)
1. Il presente regolamento definisce i requisiti tecnici operativi per le specifiche misure di sicurezza da adottare e la relativa documentazione da allegare al progetto, nonché le attestazioni in sede di
dichiarazione di ultimazione lavori o di corretta installazione a garanzia dell’idoneità dell’opera da attuarsi contestualmente agli interventi di nuova costruzione e agli interventi strutturali sulla copertura di edifici esistenti.
2. Il presente regolamento prevede, altresì, misure preventive e protettive da attuarsi contestualmente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non strutturale che riguardano la stessa o gli impianti tecnologici esistenti, nonché interventi di installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
3. Le misure di cui al comma 2 possono avere anche carattere provvisorio nei casi di impossibilità alla previsione permanente.
Art. 3.
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento si applica nella progettazione e realizzazione degli interventi, sia privati sia pubblici (ossia rientranti nelle previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/Ue e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”), che riguardano coperture con falda inclinata o piana e con altezza della linea di gronda superiore a 3 metri rispetto ad un suolo naturale o artificiale sottostante almeno per la porzione di copertura interessata dall’intervento di:
a) nuova costruzione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia).
b) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) del d.p.r. 380/2001, mediante interventi strutturali.
c) manutenzione ordinaria di riparazione, rinnovamento e sostituzione di manufatti che riguardano la copertura stessa quali la sostituzione anche parziale del manto, o quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del d.p.r. 380/2001. gli interventi di manutenzione straordinaria non strutturale quali la sostituzione totale dell’orditura secondaria del tetto senza modifica della sagoma o l’apertura di lucernari o abbaini ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a) del d.p.r. 380/2001, ovvero gli interventi di installazione di impianti solari termici ai sensi dell’articolo 123, comma 1 del d.p.r. 380/2001.
d) installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per quanto non rientrante nelle previsioni delle lettere b) e c), ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera d) del d.p.r. 380/2001.
e) varianti in corso d’opera relative agli interventi di cui alle lettere a) e b) interessanti parti strutturali della copertura stessa predisposte successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
a) gli interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che private, con tetto a falda inclinata o piano, che presentano un’altezza alla linea di gronda inferiore o uguale ai 3 metri rispetto al suolo.
b) le opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del d.p.r. 380/2001 che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo l’esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e d).
c) interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di protezione collettiva, con idonee caratteristiche nel rispetto della normativa vigente, a difesa dei bordi nonché delle eventuali aree non calpestabili.
d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, e comunque entro un termine non superiore ai 90 giorni.
3. Le opere e i manufatti costituenti componenti essenziali del sistema di protezione contro le cadute dall’alto nella misura strettamente necessaria a garantire l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza, non sono considerati nelle verifiche di conformità urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile o l’altezza massima delle costruzioni.
Art. 4.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) copertura: la delimitazione superiore dell’involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura; la copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale come ad esempio a tetto, a terrazza, a cupola.
b) copertura calpestabile: la porzione di copertura, accessibile in caso di manutenzione, calcolata per carichi di esercizio minimi in grado di sostenere sia il peso delle persone che degli eventuali materiali depositati, conformi a quelli indicati nel decreto ministeriale infrastrutture 14 gennaio 2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni), tabella 3.1.II categoria H.
c) percorso di accesso alla copertura: il tragitto che un operatore deve compiere internamente od esternamente al manufatto per raggiungere il punto di accesso alla copertura.
d) accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso prioritariamente da uno spazio interno comune, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro sulla copertura.
e) transito ed esecuzione di lavori sulla copertura: la possibilità di spostamento e di lavoro in sicurezza sulla porzione di copertura oggetto dell’intervento, atta a garantire la raggiungibilità di tutte le sue componenti a fini manutentivi.
f) elaborato tecnico della copertura (di seguito denominato ETC): il documento tecnico, con i contenuti di cui all’articolo 6, contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, documentazione e quanto altro necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per caduta dall’alto a cui sono esposti i soggetti che devono eseguire lavori di manutenzione riguardanti la copertura nonché i soggetti che per qualsiasi altro motivo debbano accedere e transitare in copertura.
g) sistema di protezione contro le cadute dall’alto: il sistema di protezione idoneo per l’uso specifico e comprendente un dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto e un sistema di ancoraggio, ossia un insieme di uno o più dispositivi di ancoraggio puntuali o lineari quali linee rigide o flessibili, conformi alle norme tecniche di riferimento.
h) dispositivo di ancoraggio: l’elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio destinato ad essere utilizzato per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto quali ancoraggi puntuali, ancoraggi lineari, ganci di sicurezza per tetti, che può essere:
1) installato permanentemente nelle opere, fisso e non trasportabile ancorché taluni componenti del dispositivo o del sistema siano rimovibili, tipo avvitati ad un supporto.
2) installato non permanentemente nelle opere, amovibile e trasportabile in quanto portato in loco e messo in opera dal lavoratore e da rimuovere ad opera dello stesso al termine del lavoro.
i) dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall’alto permanente: dispositivi ed ausili di carattere collettivo in dotazione fissa all’opera che consente di far operare più lavoratori contemporaneamente quali parapetti permanenti e reti anticaduta.
j) dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall’alto non permanente: dispositivi ed ausili di carattere collettivo avente funzione di impedire la caduta dall’alto del lavoratore dalle superfici di lavoro, piane ed inclinate, o ridurre il livello di energia trasmesso al lavoratore nell’urto contro il sistema stesso nelle superfici di lavoro inclinate, da allestire per il tempo necessario all’effettuazione di lavori in quota, quali parapetti provvisori e reti di sicurezza.
k) dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto: il dispositivo, comprendente una imbracatura per il corpo, un sottosistema di collegamento, quali assorbitori di energia, connettori, cordini, dispositivi retrattili, nonché ogni complemento o accessorio, atto ad assicurare una persona ad un punto di ancoraggio in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza una caduta dall’alto.
l) ancoraggio puntuale: ancoraggio il cui collegamento con il sistema di protezione individuale dalle cadute è realizzato su un punto non scorrevole.
m) ancoraggio lineare: ancoraggio in cui il collegamento con il sistema di protezione individuale dalle cadute è realizzato su una linea flessibile o rigida ed è scorrevole sulla stessa.
n) manutenzione: combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, comprese le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta.
o) misure preventive e protettive: le misure di cui all’Allegato XVI del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).
p) progettista: il professionista incaricato della progettazione dell’opera soggetta a istanza, ovvero degli adempimenti di cui al presente regolamento.
q) installatore: l’impresa o il lavoratore autonomo, in possesso di requisiti di idoneità tecnico professionale in riferimento ai lavori da realizzare ai sensi del titolo IV del d. lgs. 81/2008.
r) intervento strutturale: rientrano in tale definizione tutte le opere destinate a garantire la staticità del manufatto edilizio o di parte di esso.
s) soggetto interessato: soggetto intestatario, contestatario, legale rappresentante ovvero, nell’ambito di applicazione del d. lgs. 81/2008, committente o responsabile dei lavori.
CAPO II ISTRUZIONI TECNICHE
Art. 5.
(Adempimenti)
1. Per gli interventi pubblici di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e), la conformità alle specifiche misure di sicurezza della documentazione progettuale è attestata dall’approvazione del progetto almeno di livello definitivo o della variante corredato dal documento ETC, con i soli contenuti di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a) secondo lo schema riportato in Allegato 1, parte A.
2. Per gli interventi privati di cui all’articolo 3, comma,1, lettere a), b) ed e), la conformità alle specifiche misure di sicurezza della documentazione progettuale allegata all’istanza presentata, è attestata dal progettista all’atto di inoltro della stessa allo sportello unico di competenza corredata dal documento ETC con i soli contenuti di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), secondo lo schema riportato in Allegato 1, parte A.
3. La corretta installazione ed il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attestati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori, nella quale si dichiara l’avvenuta realizzazione a regola d’arte e l’integrazione dell’ETC secondo le modalità di cui all’articolo 6, commi 3 e 4, allegandone i relativi elaborati.
4. Per gli interventi pubblici e privati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) da attuarsi in regime di attività edilizia libera ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a) e comma 2 lettera a) del d.p.r. 380/2001, la conformità dell’intervento alle misure preventive e protettive necessarie è garantita dalle previsioni di cui all’articolo 11, comma 1 e comma 2 nel rispetto dei contenuti di cui all’Allegato 2.
5. Per gli interventi pubblici e privati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), da attuarsi in regime di attività edilizia libera ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera d) del d.p.r. 380/2001, la conformità dell’intervento alle misure preventive e protettive necessarie è garantita dalle previsioni di cui all’articolo 11 comma 3, nel rispetto dei contenuti di cui all’Allegato 2.
6. Per gli interventi di cui all’articolo 3 comma 1 lettere c) e d), previsti nell’ambito di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del d.p.r. 380/2001, che non prevedono opere strutturali sulla copertura, subordinati al rilascio o all’efficacia dell’istanza, la conformità dell’intervento alle misure preventive e protettive necessarie è garantita dalle previsioni di cui all’articolo 11 comma 4 nel rispetto dei contenuti di cui all’Allegato 2.
7. Nei casi previsti ai commi 4, 5 e 6 è fatta salva la facoltà di adottare ulteriori misure preventive e protettive o eventualmente specifiche misure di sicurezza nel rispetto dei contenuti di cui all’articolo 6 e dei criteri generali di progettazione di cui all’articolo 7.
8. Al fine di garantire il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 15, comma 1 della l.r. 20/2009, la mancata presentazione degli elaborati di cui al comma 1 costituisce causa ostativa all’approvazione del progetto definitivo e la mancata presentazione degli elaborati di cui al comma 2 costituisce causa ostativa al rilascio o all’efficacia della relativa istanza.
Art. 6.
(Elaborato tecnico della copertura (ETC))
1. La predisposizione dell’ETC è avviata in fase di progettazione, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 7, dal progettista, come definito dall’articolo 4, comma 1, lettera p), in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza così come definito dall’articolo 89, lettere e) ed f) del d. lgs. 81/2008, se previsto dalle disposizioni vigenti, ed è completata in esecuzione secondo le previsioni di cui ai commi 3 e 4.
2. L’ETC contiene:
a) relazione tecnica delle scelte progettuali con illustrazione del rispetto delle specifiche misure di sicurezza corredata da tavole esplicative preliminari in scala adeguata (planimetrie, prospetti, sezioni ecc.), in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi di protezione contro la caduta a tutela delle persone che accedono, transitano e operano sulla copertura, con i contenuti minimi di cui all’Allegato 1, parte A.
b) elaborati progettuali di dettaglio della copertura, contenenti almeno una planimetria in scala adeguata nella quale siano evidenziati gli elementi di cui alla lettera a) nel rispetto dei contenuti di cui all’Allegato 1, parte B, proposto a titolo esemplificativo e come tale riportante diverse soluzioni progettuali, e relativa relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente il dimensionamento e la verifica dei dispositivi di protezione collettivi o dei sistemi di protezione contro le cadute dall’alto individuati dalla soluzione progettuale prescelta in relazione agli elementi strutturali della copertura, preesistenti, opportunamente verificati, o progettati ex novo.
c) documentazione del fabbricante dei dispositivi di ancoraggio e dei dispositivi di protezione collettiva prodotti e da installarsi secondo le norme di riferimento.
d) dichiarazione di conformità dell’installatore, riguardante la corretta installazione dei dispositivi di protezione collettivi o di dispositivi di ancoraggio, che deve contenere almeno le informazioni di cui all’Allegato 1, parte C.
e) raccolta dei manuali d’uso dei dispositivi di protezione collettiva o dei dispositivi di ancoraggio installati, con eventuale documentazione fotografica.
f) registro di ispezione e manutenzione dei dispositivi di protezione collettivi o dei dispositivi di ancoraggio con i contenuti minimi di cui all’Allegato 1, parte D.
3. Per gli interventi pubblici di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e) l’ETC è sviluppato nel dettaglio dei contenuti di cui al comma 2, alle lettere a) e b) dal progettista, in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza, se previsto dalle disposizioni vigenti, prima dell’approvazione del progetto posto a base di gara e completato entro la fine dei lavori a cura del direttore dei lavori attraverso la raccolta dei documenti di cui al comma 2, lettere c), d), e), f).
4. Per gli interventi privati di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e) l’ETC è sviluppato nel dettaglio dei contenuti di cui al comma 2, lettere a) e b) dal progettista, in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza, se previsto dalle disposizioni vigenti e completato entro la fine dei lavori a cura del direttore dei lavori attraverso l’eventuale aggiornamento progettuale, se necessario, nonché la raccolta dei documenti di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f).
5. L’ETC, completo di tutta la documentazione di cui al comma 2, è allegato alla comunicazione di fine lavori, se prevista, e consegnato dal direttore dei lavori al proprietario del fabbricato o ad altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell’immobile.
6. L’ETC è messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento impiantistico, di manutenzione o di ispezione da eseguirsi sulla medesima. A tale adempimento provvede il proprietario dell’immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo. Esso è inoltre aggiornato in occasione di successive modifiche e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell’immobile. Il proprietario dell’immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione, è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità delle specifiche misure di sicurezza attuate, garantendo l’aggiornamento della documentazione prevista nel registro di manutenzione di cui al comma 2, lettera f).
7. Nei casi in cui sia prevista la redazione del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/2008, l’ETC ne costituisce parte integrante.
Art. 7.
(Criteri generali di progettazione)
1. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e), sono progettate e realizzate, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e ai seguenti 8, 9 e 10, specifiche misure di sicurezza contro la caduta dall’alto al fine di poter eseguire successivi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla copertura, compresa l’attività di ispezione, in condizioni di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1, realizzate conformemente alle norme tecniche di riferimento e nel rispetto dei principi generali di tutela di cui all’articolo 15 del d. lgs. 81/2008, sono finalizzate a mettere in sicurezza:
a) il percorso per l’accesso alla copertura.
b) l’accesso alla copertura.
c) il transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura.
3. I percorsi e gli accessi devono essere almeno di tipo permanente.
4. Il transito e l’esecuzione degli interventi impiantistici o di manutenzione sulle coperture devono essere garantiti attraverso elementi protettivi almeno di tipo permanente.
5. Nei casi di interventi su coperture esistenti, nei quali non sia possibile adottare misure di tipo permanente a causa di caratteristiche strutturali non idonee, o per contrasto con prescrizioni regolamentari o con norme di tutela riguardanti l’immobile interessato dall’intervento, nella relazione tecnica di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), devono essere specificate le motivazioni per le quali tali misure non risultano realizzabili. Devono altresì essere indicate le idonee misure di tipo provvisorio previste in sostituzione, tali comunque da garantire l’esecuzione degli interventi impiantistici o di manutenzione, compresa l’attività di ispezione della copertura in condizioni di sicurezza.
6. Fermo restando l’obbligo di prevenire il rischio di caduta con le modalità di cui al presente regolamento, eventuali parti della copertura non calpestabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio che sono comunque raggiungibili, devono essere oggetto di opportuna valutazione progettuale con conseguente protezione o interdizione delle stesse nonché idonea segnalazione.
7. Nel caso di utilizzo di sistemi di protezione contro le cadute dall’alto l’obbligo deve essere evidenziato con idonea cartellonistica nelle zone di accesso alla copertura con i contenuti minimi di cui all’articolo 9, comma 4.
Art. 8.
(Percorsi per l’accesso alla copertura)
1. I percorsi per l’accesso alla copertura possono essere interni o esterni. La loro configurazione deve consentire il passaggio degli operatori e dei loro utensili da lavoro in condizioni di sicurezza nonché impedire l’utilizzo ai soggetti non autorizzati.
2. Lungo l’intero sviluppo dei percorsi è necessaria l’adozione delle seguenti misure:
a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, devono essere chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo.
b) deve essere garantita una illuminazione naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.
c) deve essere previsto un dimensionamento del percorso in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri, con una larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell’operatore.
d) deve essere garantita un’altezza libera pari o superiore a 1,80 metri rispetto al piano di calpestio. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, tale altezza può essere ridotta fino ad un’altezza pari a 1,20 metri.
e) i percorsi orizzontali o inclinati devono essere realizzati per eliminare o ridurre il rischio di caduta nei lati prospicienti il vuoto o superfici non calpestabili.
f) i percorsi verticali devono essere realizzati tramite:
1) scale fisse o retrattili con le caratteristiche sotto riportate e nel rispetto dell’ordine di priorità fornito:
1.1) scale fisse a gradini a rampe con sviluppo rettilineo. 1.2) scale retrattili fisse a gradino.
1.3) scale fisse a chiocciola.
1.4) scale fisse a pioli preferibilmente con inclinazione minore o uguale a 75°.
2) per particolari e documentate esigenze di natura tecnica, ovvero al fine di garantire il rispetto di eventuali norme di tutela riguardanti l’immobile, è ammesso il ricorso ad apposite scale portatili, costituenti dotazione permanente dell’edificio, solidamente vincolabili alla zona di sbarco e di altezza tale da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, salvo che altri dispositivi garantiscano una presa sicura all’operatore. In tali casi nell’ETC è indicato il vano dell’edificio nel quale dette scale portatili sono custodite.
3) ascensori o montacarichi certificati anche per il trasporto di persone in quota in dotazione permanente all’edificio.
3. Nei casi in cui sussistano dimostrati impedimenti alla realizzazione di percorsi di accesso alla copertura di tipo permanente, ovvero laddove la realizzazione dei medesimi risulti impossibilitata da vincoli costruttivi o in contrasto con norme di tutela riguardanti l’immobile, devono essere individuate idonee aree libere per la predisposizione di soluzioni provvisorie tra le quali:
a) apparecchi di sollevamento per i quali siano previste dal produttore corrette procedure di sbarco in quota in sicurezza, quale piattaforma di lavoro elevabile, ovvero apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota, quali ascensore di cantiere.
b) ponteggi fissi o movibili.
Art. 9.
1. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, prioritariamente interno comune, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore ed utensili in condizioni di sicurezza. Nel caso in cui non possa essere interno, nella relazione tecnica di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), ne sono precisate le motivazioni.
2. Un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche:
a) ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una apertura minima libera di passaggio di 0,70 metri ed un’altezza minima di 1,20 metri. Limitatamente agli interventi da eseguirsi su edifici esistenti, qualora per dimostrati impedimenti di natura tecnica ovvero per contrasto con norme di tutela riguardanti l’immobile non sia possibile garantire il rispetto delle dimensioni minime prescritte, sono ammesse aperture di dimensioni inferiori, nel rispetto dei limiti dimensionali di cui alla lettera b) e tali comunque da garantire il passaggio di persone e utensili.
b) ove sia costituito da una apertura orizzontale o inclinata, la stessa deve avere una superficie non inferiore a 0,50 metri quadrati, con apertura minima libera di passaggio di 0,70 metri.
3. Il punto di accesso deve essere inequivocabilmente riconoscibile per il raggiungimento degli spazi esterni in copertura e deve essere dotato di un ancoraggio facilmente raggiungibile al quale l’operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi ad un sistema di ancoraggio presente sul tetto.
4. In prossimità del punto di accesso deve essere predisposta idonea cartellonistica realizzata su un supporto che consenta di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di visibilità e leggibilità, contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) l’obbligo dell’uso del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto, l’identificazione e la posizione dei dispositivi di ancoraggio ai quali ancorarsi e le modalità di ancoraggio mediante planimetria di massima in scala e registro di cui all’articolo 6, comma 2, lettera f).
b) il numero massimo dei lavoratori collegabili ai dispositivi d’ancoraggio.
c) la necessità o il divieto di utilizzare assorbitori di energia.
5. Nei casi in cui sussistano dimostrati impedimenti alla realizzazione di punti di accesso alla copertura permanenti, ovvero laddove la realizzazione dei medesimi risulti impossibilitata da vincoli costruttivi o in contrasto con norme di tutela riguardanti l’immobile, deve comunque essere previsto almeno un luogo di sbarco adeguatamente protetto ed inequivocabilmente riconoscibile. In tale luogo deve essere posto un ancoraggio al quale l’operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto e collegarsi ad un sistema di ancoraggio previsto sul tetto.
Art. 10.
(Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture)
1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza il transito sulle coperture deve consentire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza per interventi di ispezione, impiantistici o di manutenzione mediante elementi protettivi quali:
a) parapetti.
b) dispositivi di ancoraggio, puntuali e lineari, ganci di sicurezza per tetti.
c) piani di camminamento, passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali.
d) reti di sicurezza anticaduta.
e) impalcati.
f) scalini posapiede.
2. Nella scelta degli elementi protettivi di cui al comma 1 deve essere considerata la frequenza degli interventi previsti, privilegiando i sistemi collettivi di protezione rispetto a quelli individuali.
3. L’impiego di dispostivi di ancoraggio puntuali o ganci da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o laddove gli ancoraggi lineari risultino non installabili per le caratteristiche dimensionali, strutturali o morfologiche delle coperture, ovvero per contrasto con norme di tutela riguardanti l’immobile interessato dall’intervento.
4. Laddove le caratteristiche della copertura lo consentano, in attuazione dei principi generali di tutela di cui all’articolo 15 del d.lgs. 81/2008 e della necessità di eseguire eventuali operazioni di salvataggio, assistenza e recupero in caso di caduta, la scelta dei dispositivi di ancoraggio deve essere rivolta verso quelle tipologie di dispositivi che consentono l’utilizzo contemporaneo da parte di più persone.
Art. 11.
(Buone pratiche)
1. Per i lavori di manutenzione ordinaria che riguardano le coperture, quali sostituzione anche parziale del manto, integrazione o manutenzione degli impianti tecnologici esistenti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del d.p.r. 380/2001, le adeguate misure di prevenzione e di protezione per garantire la sicurezza degli addetti, durante l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori stessi, sono riportate nell’Allegato 2 (Buone pratiche). Tale Allegato è compilato e sottoscritto a cura dell’interessato e dell’esecutore dell’intervento, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall’articolo 111 del d. lgs. 81/2008 ed eventualmente dato in visione ai soggetti chiamati ad accedere alla copertura per interventi successivi (impiantistici, di manutenzione o di ispezione) prima della predisposizione dell’Allegato 2 di propria competenza. La successiva custodia rimane a carico dell’interessato e, in caso di passaggio di proprietà, tale Allegato è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell’immobile.
2. Per i lavori di manutenzione straordinaria non strutturale che riguardano le coperture, quali sostituzione del manto o sostituzione totale dell’orditura secondaria del tetto, integrazione o manutenzione degli impianti tecnologici esistenti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del
d.p.r. 380/2001 o installazione di impianti solari termici ai sensi dell’articolo 123, comma 1 del
d.p.r. 380/2001 le adeguate misure di prevenzione e di protezione per garantire la sicurezza degli addetti, durante l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori stessi, sono riportate nell’Allegato 2. Tale Allegato è compilato e sottoscritto a cura dell’interessato e dell’esecutore dell’intervento,
fermo restando il rispetto di quanto disposto dall’articolo 111 del d. lgs. 81/2008 ed eventualmente dato in visione ai soggetti chiamati ad accedere alla copertura per interventi successivi (impiantistici, di manutenzione o di ispezione) prima della predisposizione dell’Allegato 2 di propria competenza. La successiva custodia rimane a carico dell’interessato e, in caso di passaggio di proprietà, tale Allegato è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell’immobile. Tale allegato è altresì richiamato nella comunicazione di inizio lavori asseverata e consegnato contestualmente alla stessa.
3. Per i lavori di installazione di impianti solari termici o di produzione energia da fonti rinnovabili, rientranti nelle previsioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera d) del d.p.r. 380/2001, le adeguate misure di prevenzione e di protezione per garantire la sicurezza degli addetti, durante l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori stessi, sono riportate nell’Allegato 2. Tale Allegato è compilato e sottoscritto a cura dell’interessato e dell’esecutore dell’intervento, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall’articolo 111 del d. lgs 81/2008 ed eventualmente dato in visione ai soggetti chiamati ad accedere alla copertura per interventi successivi (impiantistici, di manutenzione o di ispezione) prima della predisposizione dell’Allegato 2 di propria competenza. La successiva custodia rimane a carico dell’interessato e, in caso di passaggio di proprietà, tale Allegato è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell’immobile. Tale Allegato è altresì richiamato nella comunicazione di inizio lavori ordinaria “non asseverata“ e consegnato contestualmente alla stessa.
4. Per i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del d.p.r. 380/2001, subordinati al rilascio o all’efficacia dell’istanza, che prevedono l’esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le adeguate misure di prevenzione e di protezione per garantire la sicurezza degli addetti, durante l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori stessi, sono riportate nell’Allegato 2. Tale Allegato è compilato e sottoscritto a cura dell’interessato e dell’esecutore dell’intervento, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall’articolo 111 del d. lgs 81/2008 ed eventualmente dato in visione ai soggetti chiamati ad accedere alla copertura per interventi successivi (impiantistici, di manutenzione o di ispezione) prima della predisposizione dell’Allegato 2 di propria competenza. La successiva custodia rimane a carico dell’interessato e, in caso di passaggio di proprietà, tale Allegato è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell’immobile. Tale Allegato è altresì trasmesso contestualmente all’inoltro dell’istanza ovvero trasmesso in sostituzione del precedente con la fine lavori, dal professionista incaricato.
5. Nei casi in cui sia prevista la redazione del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b) del
d. lgs. 81/2008 l’Allegato 2 ne costituisce parte integrante.
Art. 12.
(Informazione, formazione ed addestramento)
1. I lavoratori ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del d. lgs. 81/2008 addetti alle operazioni di installazione delle misure di prevenzione e protezione sulle coperture nonché all’utilizzo delle stesse ai fini di ispezione, manutenzione ordinaria o interventi tecnici sulle coperture, devono essere adeguatamente informati, formati ed addestrati con particolare riferimento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale contro la caduta dall’alto, nel rispetto degli articoli 36, 37 e 77, comma 5 del d. lgs. 81/2008.
CAPO III NORME FINALI
Art. 13.
(Modulistica per allegati)
1. Gli allegati di cui al presente regolamento sono disponibili in forma editabile sul sito del sistema “MUDE Piemonte” (www.mude.piemonte.it).
2. Per i comuni aderenti al servizio “Mude Piemonte” i modelli unificati e standardizzati, utilizzabili mediante il servizio di compilazione e trasmissione telematica, sono integrati con le sezioni dichiarativa ed asseverativa inerenti le disposizioni di cui al presente regolamento, nonché con la funzionalità di caricamento dei relativi allegati.
3. Per i comuni non aderenti al servizio “Mude Piemonte” i modelli unificati e standardizzati in fac- simile, disponibili sul sito www.mude.piemonte.it nella sezione per i comuni sono integrati con le sezioni dichiarativa ed asseverativa inerenti le disposizioni di cui al presente regolamento.
Art. 14.
(Abrogazioni)
1. Il regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R, è abrogato.
Art. 15.
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e si applica alle istanze presentate a far data dal giorno dell’entrata in vigore stessa.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.