Anche per il 2018 è possibile migliorare l’efficienza energetica degli edifici usufruendo dell’ ecobonus. Da quest’anno, tuttavia, la detrazione ha aliquote differenziate a seconda dell’intervento; la Legge di Bilancio 2018, infatti, ha ridisegnato gli incentivi sul risparmio energetico con l’obiettivo di agevolare maggiormente i lavori capaci di migliorare la prestazione globale degli edifici.
Nelle singole unità immobiliari la detrazione Irpef e Ires varia dal 50% al 65% e continua ad essere applicabile a tutti gli edifici esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali e strumentali) su cui vengono effettuati lavori di efficientamento energetico. Per questi interventi l’agevolazione è prevista fino al 31 dicembre 2018.
Nei condominii il bonus arriva fino all’ 85% a seconda del miglioramento energeticoche l’intervento produce e se i lavori avvengono in abbinamento a quelli antisismici.
Sarà possibile usufruire dell’ecobonus sui condomìni fino al 31 dicembre 2021.
Da quest’anno la possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione viene estesa anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali.
Ecobonus singola unità abitativa: interventi con detrazione 65%
E’ possibile usufruire della detrazione del 65% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici come gli interventi che migliorano di almeno il 20% il fabbisogno annuo di energia primaria rispetto ai requisiti del DM 11 marzo 2008 (all. A) e gli interventi di coibentazioni di strutture opache verticali e orizzontali che rispettano i requisiti del DM 11 marzo 2008.
Tra gli altri interventi sugli impianti che usufruiscono della detrazione 65% ci sono:
– installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.
– sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore.
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
– l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, a condizione che l’intervento porti a un risparmio di energia primaria pari al 20%.
– l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione.
Ecobonus condomini: agevolazione maggiorata fino al 75%
Gli interventi di efficientamento energetico nei condomìni beneficeranno di bonus graduati in base all’entità dei lavori e ai risultati raggiunti. Il punto di partenza sarà sempre la detrazione 50%-65% (come nelle singole abitazioni) ma si potrà salire al 70% se l’intervento interessa almeno il 25% dell’involucro edilizio (come succede in caso di cappotto termico) e arrivare al 75% nel caso in cui l’intervento porti al miglioramento della prestazione energetica invernaleed estivache consegua almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015.
Le detrazioni saranno calcolate su un ammontare delle spese fino a 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Il rimborso avverrà in dieci anni.
Avranno un incentivo maggiore gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati non solo alla riduzione del rischio sismico, ma anche alla riqualificazione energetica. A questi lavori sarà riconosciuta una detrazione dell’80% se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell’ 85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali di pari importo e verrà calcolata su una spesa massima di 136mila euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (si tratta della somma del tetto di 96mila euro per unità immobiliare previsto dal sismabonus “tradizionale” e di quello di 40mila euro per unità immobiliare fissato per l’ecobonus).
I risultati raggiunti in termini di efficientamento energetico dovranno essere certificati da tecnici abilitati attraverso la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica ( APE).
Ecobonus condominio: gli interventi agevolabili fino al 75%
Oltre che per gli interventi già trattati per le singole unità immobiliari, usufruiscono dell’ecobonus le spese sostenute per:
– interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti che consentano di conseguire un fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A del DM 11 marzo 2008 (come modificato dal DM 26 gennaio 2010);
– interventi sugli involucri degli edifici riguardanti le strutture opache verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre, comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati, che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori indicati nella tabella di cui all’Allegato B del DM 11 marzo 2008.
Per gli interventi sull’involucro opaco, sia esso rappresentato dalle pareti perimetrali o dalle coperture, sono detraibili tutti i lavori volti alla Coibentazione e al miglioramento termico che garantiscano una riduzione della trasmittanza termica U così come indicata nella tabella di cui all’Allegato B del DM 11 marzo 2008.
Grazie al potenziamento dell’ecobonus i condomini saranno maggiormente incentivati ad agire globalmente sull’edificio (cosa non sempre possibile per gli appartamenti), coibentando tutte le pareti esterne con, ad esempio:
– Sistemi per l’ isolamento a cappotto
– Facciate ventilate
La copertura di un edificio è un altro punto fondamentale da coibentare se si vuole migliorare l’efficienza energetica dell’edificio. Per conseguire tale risparmio energetico è opportuno inserire o realizzare:
– pannelli isolanti in copertura (tetto caldo).
– sistemi per tetti ventilati (tetto freddo).
Ecobonus + sismabonus in condominio: agevolazione fino all’85%: Gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati non solo alla riduzione del rischio sismico, ma anche alla riqualificazione energetica, potranno detrarre fino all’ 85% delle spese sostenute in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori attraverso, ad esempio Rinforzi strutturali, giunti e dissipatori.
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