Bonus facciate anche per il 2021. La legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020, artLa legge di Bilancio 2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il bonus facciate, la detrazione fiscale al 90% per riqualificare le facciate degli edifici esistenti. Possono beneficiarne le persone fisiche, i professionisti e le imprese per edifici di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Chi fosse intenzionato ad approfittare dell’agevolazione deve però tenere conto delle diverse condizioni poste dalla normativa. Lo sconto spetta solo per gli edifici esistenti che sorgono in zona urbanistica A e B, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, e non è fruibile per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.. 1, comma 59) ha infatti confermato fino alla fine dell’anno la detrazione al 90% per riqualificare le facciate degli edifici esistenti.
Si tratta di una proroga “secca”, senza modifiche rispetto alla disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 219 a 224).
Chi fosse intenzionato ad approfittare dell’agevolazione deve però tenere conto delle diverse condizioni poste dalla normativa.
E per gli interventi influenti dal punto di vista termico o su più del 10% dell’intonaco, con data inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, devono essere rispettati i valori di trasmittenza termica fissati dal decreto Requisiti.
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A chi spetta
La platea dei beneficiari è molto estesa e comprende tutti i contribuenti (residenti e non in Italia), che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dal reddito che producono (Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E/2020).
Hanno quindi diritto al bonus facciate le persone fisiche, gli enti pubblici e privati commerciali e non, le società semplici, le associazioni tra professionisti, le società di persone e le società di capitali che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento dell’avvio dei lavori (risultante dai titoli urbanistici abilitativi) o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Possono fruire della detrazione, purché sostengano effettivamente le spese e queste siano documentate sulle fatture e sui bonifici:
– il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado), purché la convivenza sussista al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se precedente;
– il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
– il componente dell’unione civile;
– il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.
Lo sconto spetta anche:
– al promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;
– a chi esegue i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Interventi agevolabili
Sono agevolabili gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale inclusi quelli strumentali. La detrazione è applicabile anche agli immobili patrimonio, di cui all’articolo 90 del TUIR, ossia quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 517/2020). A differenza delle altre agevolazioni edilizie, per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa.
L’agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, ossia sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Il bonus può essere fruito anche per interventi realizzati sulle facciate laterali dell’edificio anche se le stesse siano solo parzialmente visibili dalla strada (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 59/2021).
Gli interventi agevolati devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
La detrazione, in particolare, spetta per:
– interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
– interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi;
– consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
– interventi su grondaie, pluviali, parapetti e cornici;
– sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
– interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento.
Rientrano tra gli interventi ammessi anche il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e la verniciatura della ringhiera in metallo e il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi. Il bonus è valido anche per il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie della facciata del fabbricato in condominio e per il trattamento dei ferri dell’armatura (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 185/2020). La detrazione spetta inoltre per la rimozione, l’impermeabilizzazione e il rifacimento del pavimento e delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 411/2020).
È possibile fruire del bonus anche per le spese di pulitura e riverniciatura dello sporto del tetto e del muro della facciata esterna dell’edificio anche se solo parzialmente visibile dalla strada (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 434/2020).
Sono inoltre ammesse al bonus le spese sostenute per l’isolamento dello sporto di gronda, trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata, nonché per i lavori aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 520/2020).
Cosa è escluso
Sono esclusi gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
In particolare, non danno diritto alla detrazione gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico (Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E/2020).
Il beneficio non spetta per il rifacimento di terrazzi e lastrici solari, che sono pareti orizzontali (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 185/2020).
Escluse anche le spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane, atteso che gli stessi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, e di pulitura e tinteggiatura del muro di cinta non trattandosi di intervento effettuato sulla facciata dell’edificio (Agenzia delle Entrate, risposta n. 434/2020).
Le spese sostenute per interventi non ammessi al bonus facciate, comunque, potrebbero rientrare tra quelle per le quali è possibile fruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16-bis del Tuir, a condizione che si rispettano gli adempimenti specificamente previsti in relazione a tale agevolazione (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 415/2020).
Per quali zone
Particolare attenzione deve essere posta nell’ubicazione degli edifici. Accedono alla detrazione infatti gli interventi di recupero e restauro delle facciate di edifici esistenti situati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 23/2021). Tale assimilazione non può, invece, essere attestata da un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi Ordini professionali (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 182/2020).
Adempimenti
Per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, per avere diritto alla detrazione, i pagamenti delle spese detraibili devono essere eseguiti con bonifico bancario o postale, anche “on line”, che deve riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del beneficiario del bonifico (Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E/2020).
Nel caso in cui nel bonifico manchi, nella relativa causale precompilata, il riferimento normativo specifico al “Bonus facciate”, il beneficio può essere riconosciuto ugualmente, a condizione che sia possibile effettuare la ritenuta d’acconto (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 185/2020). Validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento.
L’obbligo di pagamento tramite bonifico bancario non sussiste per i titolari di reddito d’impresa. L’imputazione degli interventi ammissibili al periodo di imposta di vigenza dell’agevolazione avviene secondo le regole generali di competenza fiscale, previste dall’articolo 109 del TUIR che contiene un criterio generale, applicabile a tutte le categorie di costo rientranti nel bonus, a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
Interventi influenti dal punto di vista energetico
Se il lavoro effettuato sulla facciata non è di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma influenza l’edificio dal punto di vista termico (ad esempio si realizza un cappotto termico o l’isolamento termico delle pareti opache) o interessa oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, ai fini del bonus, l’intervento deve rispettare i requisiti del decreto MISE 26 giugno 2015 in funzione della tipologia e del livello di intervento (ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e riqualificazioni energetiche) e i valori di trasmittanza termica riportati:
– nel D.M. 26 gennaio 2010 per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
– nell’Allegato E del D.M. 6 agosto 2020 con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
Per tali interventi deve essere inviata all’ENEA la “Scheda descrittiva dell’intervento” redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale). L’invia va effettuato entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, esclusivamente attraverso il portale Ecobonus2021. La mancata effettuazione della comunicazione non consente la fruizione del bonus (Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E/2020).
Come indicato nel vademecum dell’ENEA sul bonus facciate, aggiornato al 25 gennaio 2021, è necessario conservare:
– l’asseverazione, redatta da un tecnico abilitato. Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, l’asseverazione deve essere redatta ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19 febbraio 2007 e successive modificazioni, mentre per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 va redatta ai sensi dell’art. 8 del D.M. 6 agosto 2020 e deve attestare la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprendere la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Insieme all’asseverazione deve essere redatto il computo metrico;
– copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
– copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni, o provvedimento regionale equivalente;
– schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
Come si usufruisce della detrazione
Il bonus facciate è fruibile sotto forma di detrazione d’imposta, in dichiarazione dei redditi, e va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Come previsto dal decreto Rilancio (art. 121), anche per le spese sostenute nel 2021 è possibile:
– lo sconto in fattura;
– la cessione del credito.